ARCOBALEGNO S.r.l.
Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo
ai
sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
“Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica, a norma
dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”
Modello aggiornato al 19/11/2010
A Premessa – l’attività di
ARCOBALEGNO S.r.l.
1.1. Il regime della
responsabilità amministrativa degli Enti
1.2. L’adozione del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo
2.1. Le aree di operatività
aziendale
2.2. Obiettivi perseguiti e
adozione del Modello
3.2 Reati contro la Pubblica
Amministrazione
3.5 Integrazioni delle aree di
rischio
4. Procedure e principi di
controllo
4.2 Reati contro la Pubblica
Amministrazione
5.2 Il sistema delle deleghe e
delle procure
6. Organismo di Vigilanza
(O.d.V.)
6.1 Identificazione, nomina e
requisiti dell’Organismo di Vigilanza
6.2 Funzioni e poteri
dell’Organismo di Vigilanza
7.1. Reporting dell’O.d.V. nei
confronti degli Organi Societari
7.2. Reporting verso l’O.d.V.:
prescrizioni generali e prescrizioni specifiche obbligatorie
7.3. Raccolta e conservazione
delle informazioni
8.2. Collaboratori Esterni e
Partner
9.3. Misure nei confronti dei
Dipendenti
9.4. Misure nei confronti degli
Amministratori
9.5. Misure nei confronti dei
Dirigenti
9.6. Misure nei confronti di
Collaboratori, Consulenti e altri soggetti terzi
A Premessa
– l’attività di
ARCOBALEGNO S.r.l.
La società ARCOBALEGNO S.r.l. (di seguito “ARCOBALEGNO”
e/o “Società”) svolge la seguente attività:
· produzione e commercializzazione di aste, cornici ed oggetti d’arte.
In particolare la Società opera attivamente nel settore
della progettazione, produzione e distribuzione di cornici in legno, destinate
principalmente al mercato estero. Nell’unico stabilimento di Pianiga (VE) sono
impiegati circa 30 dipendenti.
ARCOBALEGNO intrattiene rapporti indiretti ed occasionali
con la Pubblica Amministrazione.
1.1.
Il regime della responsabilità
amministrativa degli Enti
Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8
giugno 2001 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n.
300” (di seguito, il “Decreto”),
entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha introdotto nel nostro ordinamento
la responsabilità in sede penale degli Enti (persone giuridiche, società e
associazioni anche prive di personalità giuridica), oltre a quella delle
persone fisiche che li rappresentano e che materialmente hanno realizzato
l’illecito.
Secondo tale disciplina, gli Enti
possono essere ritenuti responsabili e, conseguentemente, sanzionati, in
relazione a taluni reati commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio
dell’Ente stesso, dagli amministratori o dai dipendenti.
1.1.1
Principi fondamentali del Decreto e
della normativa rilevante
Con il Decreto si è inteso adeguare la
normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle
convenzioni internazionali cui l’Italia ha già da tempo aderito, quali:
- la
Convenzione di Bruxelles della Comunità
Europea del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari;
- la
Convenzione del 26 maggio 1997,
anch’essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono
coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri; e
- la
Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997
sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni
economiche e internazionali.
Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento
italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente
alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società,
associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) per alcune
fattispecie di reato commesse, nell’interesse oppure a vantaggio degli stessi,
da:
- persone
fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione
degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia
finanziaria e funzionale;
- persone
fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti
medesimi;
- persone
fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra
indicati.
Tale responsabilità si aggiunge a
quella (penale) della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.
Le sanzioni previste[1]
a carico dell’Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei
reati sopra menzionati, sono:
-
sanzioni
pecuniarie (fino a 1,5 milioni di euro);
-
sanzioni
interdittive, quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione
o revoca di licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il
divieto di pubblicizzare beni e servizi;
-
confisca
(e sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto che l’Ente ha tratto
dal reato, anche per equivalente[2];
-
pubblicazione
della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva[3]).
Le fattispecie di reato rilevanti ai
fini del Decreto e successive integrazioni possono essere comprese nelle
seguenti categorie:
-
delitti
contro la Pubblica Amministrazione[4];
-
reati
societari[5];
-
abusi di
mercato[6];
-
omicidio
colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle
norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul luogo
del lavoro[7];
-
ricettazione,
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa[8];
-
delitti
contro la fede pubblica[9]
in materia di falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori
bollo;
-
delitti
in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, ivi incluso il
finanziamento ai suddetti fini [10];
-
delitti
contro la personalità individuale, quali lo sfruttamento della prostituzione
minorile, la pedopornografia anche tramite Internet, la tratta di persone e la
riduzione e mantenimento in schiavitù[11]
e, tra i delitti contro la persona, il divieto di mutilazione degli organi
genitali femminili[12];
-
reati
transnazionali;
-
reati di
ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza
illecita;
-
reati
informatici e trattamento illecito di dati;
-
delitti
di criminalità organizzata;
-
delitti
contro l’industria e il commercio;
-
delitti
in materia di violazione del diritto d’autore;
-
reato di
induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.
1.1.4
Pubblica Amministrazione, pubblico
ufficiale e persona incaricata di pubblico servizio
Ai fini del Decreto, per Pubblica
Amministrazione si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto
pubblico, che svolgano una “funzione pubblica” o un “pubblico servizio”.
Per funzione pubblica si intendono le
attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni:
-
legislative (Stato, Regioni, Province a statuto
speciale, ecc.);
-
amministrative (membri delle amministrazioni statali
e territoriali, Forze dell’Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali
- ad esempio, U.E.-, membri delle Authorities, dell’Antitrust, delle Camere di
Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche,
periti del Registro Navale Italiano, ecc.); e
-
giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi
ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori
fallimentari, ecc.).
Il pubblico ufficiale esercita la
propria funzione tramite poteri autoritativi o certificativi. Si ricorda che:
-
potere
autoritativo è quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di
realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il
privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell’attività in cui
si esprime il c.d. potere d’imperio, che comprende sia i poteri di coercizione
(arresto, perquisizione ecc.) e di contestazione di violazioni di legge
(accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica
all’interno di pubblici uffici;
-
potere
certificativo è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare
un fatto facente prova fino a querela di falso.
L’art. 357 c.p. definisce “pubblico
ufficiale” colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o
amministrativa”.
Per pubblico servizio si intendono:
-
le
attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate
alla vigilanza di un’Autorità Pubblica; e
-
le
attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla
libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di
comunicazione ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (ad esempio,
Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali,
Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Aziende
Energetiche Municipali, Compagnie Aeree ecc.).
Il pubblico servizio è un’attività
disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata
dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima (poteri autoritativi e
certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di
ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
L’art. 358 c.p. definisce “persona
incaricata di un pubblico servizio” colui che “a qualunque titolo presta un
pubblico servizio”.
1.1.5 I reati contro la Pubblica
Amministrazione
Il Decreto elenca tassativamente i
reati contro la Pubblica Amministrazione che comportano responsabilità a carico
degli Enti. Essi sono:
- malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o comunitario[13]:
mancata destinazione di contributi, sovvenzioni o simili alle finalità per cui
erano stati destinati;
-
indebita percezione di contributi,
finanziamenti o altre erogazioni
da parte dello Stato, di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario[14]
mediante l’utilizzo di documenti falsi o il rilascio di dichiarazioni
attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute;
-
truffa aggravata per
il conseguimento di erogazioni pubbliche[15]: percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato,
di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario mediante artifizi o
raggiri diversi dall’utilizzo di documenti falsi , dichiarazioni false od
omissione di informazioni dovute;
-
truffa aggravata
in danno dello Stato o di altro ente pubblico[16]:
l’impiego di artifizi e raggiri per ottenere un ingiusto profitto a danno dello
Stato o di altro ente pubblico;
- frode informatica in danno dello Stato o di
altro ente pubblico[17]: l’alterazione del funzionamento di un
sistema informatico o telematico, ovvero l’intervento senza diritto su dati,
informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico, per ottenere un
ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico.
- concussione[18],
ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico
servizio, abusando della propria qualità o del proprio potere, costringe o
induce il privato a dare o promettere denaro o altra utilità;
- corruzione per un atto d’ufficio[19],
ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico
servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per compiere un atto
dell’ufficio, riceva (o accetti di ricevere) per sé o per altri denaro o altra
utilità;
- corruzione per un atto contrario ai doveri
d’ufficio[20], ossia
il caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che
rivesta la qualità di pubblico impiegato, per ritardare un atto dell’ufficio o
compierne uno contrario ai propri doveri, riceva (o accetti di ricevere) per sé
o per altri denaro o altra utilità;
-
corruzione in atti giudiziari[21]: in entrambi i casi di corruzione sopra
definiti, l’ipotesi di chi riceva (o accetti di ricevere) per sé o per altri
denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte di un
processo civile, amministrativo o penale;
-
istigazione alla corruzione[22]: in entrambi i casi di corruzione
sopra definiti, l’ipotesi che il pubblico ufficiale non accetti di ricevere o
il privato si rifiuti di dare denaro o altra utilità.
Il dettaglio di quanto sopra è
illustrato nella parte relativa ai “reati nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione” del presente Modello.
1.1.6 I reati di omicidio colposo e lesioni
colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
-
omicidio
colposo (art. 589 c.p.) e
-
lesioni
colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.),
là dove il reato di omicidio colposo sia stato commesso
con violazione dell’art. 55, comma 2 del Testo unico sulla sicurezza, ovvero i
reati in esame siano commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e
sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
Le norme di riferimento sono contenute nel Testo unico
sulla sicurezza.
Peraltro, occorre specificare che ogni violazione
dell’obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza del luogo di
esecuzione della prestazione lavorativa (art. 2087 c.c.) - da cui derivi una
lesione quanto meno grave - comporta l’apertura d’ufficio di un procedimento a
carico della società.
La giurisprudenza ha, infatti, stabilito che qualsiasi
violazione di norme riguardanti la sicurezza del lavoro aggravano il reato di
omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime e, quindi, rendono
applicabile l’art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001.
Per lesione grave o gravissima deve intendersi (art. 583
c.p.) una lesione che provochi:
- una malattia
che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o
un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai
quaranta giorni;
- l’indebolimento
permanente di un senso o di un organo; una malattia certamente o probabilmente
insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione
che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della
capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
Bisogna sottolineare come, in questi casi, il reato sia
punito a titolo di mera colpa: ciò a differenza degli altri reati-presupposto
che richiedono la consapevolezza e volontarietà dell’azione.
E’ d’obbligo, pertanto, adottare un Modello Organizzativo
che estenda l’analisi dei rischi a quelli collegati alla normativa in materia
di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.
1.1.7 Ricettazione,
Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa.
Il Decreto Legislativo del 16 novembre 2007, di attuazione
della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005, della direttiva 2006/70/CE del
1° agosto 2006, introduce nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo
n. 231/01 le ipotesi previste dagli articoli 648 (ricettazione), 648 bis
(riciclaggio) e ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
delittuosa).
Da notare che, se gli articoli 648 bis e ter già
costituivano reati presupposto di responsabilità per l’ente nell’ambito dei
reati transnazionali (Legge n. 146/2006), il delitto di ricettazione (art. 648
c.p.), invece, entra per la prima volta tra i reati presupposto.
Si tratta di reati aventi una matrice comune ed alcuni elementi di differenziazione.
Il Legislatore mira ad impedire che, verificatosi un
delitto (cd. delitto o reato presupposto), persone diverse da coloro che lo hanno
commesso (“Fuori dai casi di concorso…”) si interessino delle cose che dal
delitto medesimo provengono. Il nucleo delle tre ipotesi di reato, dunque, si
rinviene in attività successive alla
commissione di un delitto, attività che comportano comunque l’aggressione del
bene giuridico del patrimonio (in quanto norme finalizzate ad impedire ogni
incremento economico ottenuto con beni di provenienza delittuosa) e del bene
giuridico dell’amministrazione della giustizia (in quanto, in ogni caso, i beni
di provenienza illecita, tramite dette condotte criminali, rischiano di
disperdersi creando ostacolo per l’autorità nell’attività di accertamento e
repressione dei reati presupposto).
Le differenze tra gli articoli 648, 648 bis e 648 ter
c.p., invece, risiedono essenzialmente nella condotta (elemento materiale) e
nell’elemento soggettivo (dolo generico o specifico)[23].
Per quanto riguarda l’elemento materiale:
- Ricettazione:
è punito acquistare, ricevere, occultare o intromettersi per acquistare,
ricevere o occultare denaro o cose provenienti da delitto.
- Riciclaggio:
è punito sostituire, trasferire, compiere altre operazioni in modo da
ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o
altre utilità provenienti da delitto.
- Impiego di denaro,
beni o utilità di provenienza delittuosa: è punito impiegare in attività
economiche o finanziarie denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo:
- Ricettazione:
è punita una condotta posta in essere al fine di procurare per sé o per altri
un profitto (dolo specifico).
- Riciclaggio:
la fattispecie di reato è a dolo generico.
- Impiego di
denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa: la fattispecie di reato è
a dolo generico.
Tra queste tre ipotesi criminose, nell’ambito del diritto
penale societario, il riciclaggio rappresenta sicuramente la fattispecie più
rilevante e, dunque, il rischio più importante da considerare: in Italia la
disciplina del riciclaggio (nella legislazione statunitense si parla di “money
laundering” ossia “lavaggio di denaro”) venne introdotta dal Decreto Legge 21
marzo 1978, n. 59 e convertito dalla Legge 18 maggio 1978, n. 191, che ha
introdotto l'articolo 648-bis c.p., allora rubricato “sostituzione di denaro o
valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di
persona a scopo di estorsione”.
Si trattava, pertanto, di una ricettazione qualificata dalla provenienza del denaro da uno di
tali delitti.
Con la riforma del 1990, (art. 23, Legge 19 marzo 1990, n.
55), scomparve la finalità di profitto (elemento soggettivo) e la condotta si
concentrò sull'ostacolo frapposto
all’identificazione della provenienza delittuosa dei beni, tratto
saliente della norma attualmente in vigore.
Fu anche aggiunto l'articolo 648-ter c.p. che puniva una
condotta successiva ed indipendente dal riciclaggio, ossia l'impiego in
attività economiche o finanziarie del denaro proveniente dagli accennati
delitti. Questa ipotesi, dunque, riguardava e riguarda una attività successiva sia
alla commissione del delitto presupposto sia alla “ripulitura” del denaro e
degli altri beni di provenienza delittuosa.
La successiva riforma, avvenuta con La legge n. 328/1993
di ratifica della Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990, mantenne l'impianto
del 1990, cancellando, però, l’elencazione
tassativa dei delitti presupposto a beneficio della generica derivazione
delittuosa del denaro.
Tale normativa, in costante evoluzione, prevede
limitazioni all'uso e al trasferimento del denaro contante, obblighi di
identificazione dei clienti, di registrazione a carico degli intermediari
finanziari e di denuncia delle operazioni sospette, oltre che regole operative
per la prevenzione delle attività criminose (know your customer rule ed analisi quantitativa delle operazioni)
in grado di orientare anche i contenuti del modello di compliance.
1.1.8 I
reati societari
Nell’ambito della riforma del diritto
societario, il Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61[24],
in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto il nuovo art. 25-ter del Decreto,
estendendo il regime della responsabilità amministrativa degli Enti ai c.d.
“reati societari”.
I reati societari sono reati propri e,
in quanto tali, possono essere commessi
direttamente:
-
dal
Consiglio di Amministrazione,
-
dagli
Amministratori,
-
dai
Direttori Generali,
-
dai
Sindaci,
-
dai
Liquidatori,
nonché, a titolo di concorso, anche
dalle strutture preposte alla gestione di attività amministrativo-contabili,
finanziarie o relative all’implementazione del sistema informativo contabile.
Le fattispecie di reati societari
considerate sono:
- false comunicazioni sociali (art. 2621
c.c.): esporre nelle comunicazioni sociali previste dalla legge fatti materiali
non rispondenti o omettere informazioni imposte dalla legge sulla situazione
economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo;
- false comunicazioni sociali in danno dei
soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 2, c.c.): esporre nelle
comunicazioni sociali previste dalla legge fatti materiali non rispondenti o
omettere informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo, laddove da ciò derivi
un danno per i soci o i creditori;
- falso in prospetto (art. 2623, commi 1
e 2, c.c.): esporre false informazioni od occultare dati o notizie nei
prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento o
dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti
da pubblicare in occasione delle OPA;
- falsità nelle relazioni o nelle
comunicazioni della società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.):
attestare il falso o occultare informazioni concernenti la situazione
economica, patrimoniale o finanziaria dell’ente sottoposto a revisione nelle
relazioni o in altre comunicazioni;
- indebita restituzione dei conferimenti
(art. 2626 c.c.): restituire ai soci i conferimenti o liberarli dall’obbligo di
eseguirli;
- illegale ripartizione degli utili e delle
riserve (art. 2627 c.c.): ripartire utili o riserve che non possono per legge
essere distribuiti;
- illecite operazioni sulle azioni o quote
sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): acquistare o
sottoscrivere azioni anche della società controllante ledendo il capitale
sociale;
- operazioni in pregiudizio dei creditori
(art. 2629 c.c.): ridurre il capitale sociale, realizzare fusioni o scissioni
che cagionino danno ai creditori ;
- omessa comunicazione del conflitto di
interessi (art. 2629 bis c.c.): la violazione degli obblighi imposti di
comunicare una situazione di conflitto di interessi con pregiudizio alla
società o a terzi;
- formazione fittizia del capitale (art.
2632 c.c.): aumentare fittiziamente il capitale, sottoscrivere reciprocamente
azioni e sopravvalutare conferimenti o patrimonio nel caso di trasformazione;
- indebita ripartizione dei beni sociali da
parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): ripartire beni sociali prima del
pagamento dei creditori o prima dell’accantonamento delle somme necessarie a
soddisfarli ;
- impedito controllo (art. 2625, comma 2,
c.c.): occultare documenti idonei ad impedire lo svolgimento dell’attività di
controllo dei soci, degli altri organi sociali o delle società di revisione;
- illecita influenza sull’assemblea (art.
2636 c.c.): compiere atti simulati o fraudolenti volti a determinare illecite
maggioranze assembleari;
-
aggiotaggio (art. 2637 c.c.): diffondere notizie
false o il porre in essere operazioni simulate idonei a provocare
un’alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
-
ostacolo all’esercizio delle funzioni
delle autorità pubbliche di vigilanza
(art. 2638, commi 1 e 2, c.c.): al fine di ostacolare l’esercizio delle
funzioni di vigilanza, esporre fatti materiali non rispondenti al vero,
ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultare
con altri mezzi fraudolenti fatti che devono essere oggetto di comunicazione.
Il dettaglio di quanto sopra è
illustrato nella parte relativa ai Reati Societari del presente Modello.
1.1.9 Abusi
di mercato
Tra i reati societari in senso lato,
occorre menzionare gli abusi di mercato, disciplinati dalla legge 18 aprile
2005, n. 62, ossia:
-
abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998), reato
che si configura a carico di chi, in ragione di una posizione di “privilegio”
(in quanto membro di organi di amministrazione, direzione o controllo
dell’emittente, oppure partecipe al capitale dell’emittente) sfrutta tali
informazioni per operare sui mercati finanziari;
-
manipolazione dei mercati (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) reato che
riguarda colui che diffonde notizie false o pone in essere artifici atti a
provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.
1.1.10 Falsificazione di monete, carte di pubblico
credito e valori di bollo
La legge 23 novembre 2001, n. 409,
recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro”, ha
introdotto nell’ambito del Decreto l’art. 25-bis, che mira a punire il reato di
“falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo” altre
fattispecie di reato rilevanti in materia di responsabilità da reato
dell’impresa:
-
falsificazione di monete, spendita e
introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
-
alterazione di monete (art. 454 c.p.);
-
contraffazione di carta filigranata in
uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
-
fabbricazione o detenzione di filigrane
o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di
carta filigranata
(art. 461 c.p.);
-
spendita ed introduzione nello Stato,
senza concerto, di monete falsificate
(art. 455 c.p.);
-
spendita di monete falsificate ricevute
in buona fede (art.
457 c.p.);
-
uso di valori di bollo contraffatti o
alterati, ricevuti in buona fede
(art. 464, comma 2 c.p.);
-
falsificazione di valori di bollo,
introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di
valori di bollo falsificati (art.
459 c.p.);
-
uso di valori di bollo contraffatti o alterati
(art. 464, comma 1
c.p.).
1.1.11 Atti
con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico
La legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha
ratificato la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento
del terrorismo, firmata a New York il 9 dicembre 1999.
A differenza delle altre ipotesi di
responsabilità da reato per l’impresa, non vi è un elenco tassativo di reati
rilevanti: ogni delitto commesso con finalità di terrorismo o di eversione
dell’ordinamento democratico fa scattare la responsabilità dell’impresa.
1.1.12 Delitti
contro la personalità individuale e delitti contro la persona
Varie ipotesi rilevanti:
-
riduzione o mantenimento in schiavitù o
in servitù (art. 600
c.p.): riduzione o mantenimento di una persona in uno stato di soggezione
continuativa, che si concretizzano in
prestazioni lavorative che ne comportino lo sfruttamento;
-
tratta di persone (art. 601 c.p.): commercio di schiavi
o persone in condizioni analoghe alla schiavitù;
-
acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.): qualsiasi atto che
comporti trasferimento di schiavi o persone in condizioni analoghe alla
schiavitù;
-
prostituzione minorile (art. 600-bis, comma 1 e 2 c.p.):
induzione, agevolazione o sfruttamento della prostituzione minorile, oppure
compimento di atti sessuali con minorenni in cambio di denaro o altra utilità
economica;
-
pornografia minorile (art. 600-ter, commi 1, 2, 3 e 4 c.p.):
sfruttamento di minori al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di
produrre materiale pornografico; commercio di materiale pornografico prodotto
tramite sfruttamento; distribuzione, divulgazione, pubblicizzazione di
materiale pornografico realizzato tramite sfruttamento di minori, ovvero di
notizie o informazioni volte all’adescamento o allo sfruttamento di minori;
-
iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.): organizzazione o
commercializzazione di viaggi finalizzati alla fruizione di prostituzione
minorile ;
-
detenzione di materiale
pedopornografico (art.
600-quater c.p.): ottenimento o mera disponibilità di materiale pornografico
realizzato mediante sfruttamento di minori;
-
pornografia virtuale (art. 600-quater.1. c.p.): quando,
nelle ipotesi di pedopornografia e detenzione di materiale
pedopornografico, il materiale
pornografico è rappresentato da immagini virtuali;
-
delitto di mutilazione degli organi
genitali femminili
(art. 583-bis c.p.) in assenza di esigenze terapeutiche.
1.1.13 Reati
transnazionali
I reati transnazionali, introdotti
dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione
e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, sono quelli
commessi da associazioni criminali che operano in più Stati e che riguardano le
seguenti ipotesi:
-
delitto di associazione per delinquere: associazione di almeno tre persone
volta a commettere una serie indeterminata di reati;
-
delitto di associazione per delinquere
di tipo mafioso:
associazione per delinquere che si avvale ella forza di intimidazione del
vincolo associativo, nonché della condizione di assoggettamento e di omertà che
ne deriva;
-
delitto di associazione per delinquere
finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri: associazione per delinquere volta a
commettere delitti di introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione
nel territorio dello Stato di tabacchi lavorati esteri;
-
delitto di associazione per delinquere
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti: associazione per delinquere volta a
commettere delitti di spaccio di stupefacenti;
-
traffico di migranti e disposizioni
contro l’immigrazione clandestina:
favorire l’immigrazione e la permanenza di clandestini sul territorio
nazionale;
-
riciclaggio: sostituzione o trasferimento di
denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa, nonché compimento di
operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della loro provenienza
delittuosa;
-
impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita;
-
induzione a non rendere dichiarazioni: induzione di persona chiamata a
rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria a renderle false, o a
non renderle, attraverso minacce, violenza od offerta di denaro;
-
favoreggiamento personale: offerta di aiuto a chi ha commesso un
reato al fine di eludere le indagini o a sottrarsi alle ricerche dell’Autorità
Giudiziaria.
1.1.14 I reati commessi all’estero
La responsabilità prevista dal suddetto
Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero nelle
ipotesi previste dal codice penale agli artt. 7, 8, 9 e 10 e a condizione che
per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.
1.1.15 Reati
informatici e trattamento illecito di dati
Il Decreto Legislativo
n. 48 del 4 aprile 2008, di ratifica ed esecuzione della Convezione di Budapest
del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, introduce nell’ambito di
applicazione del D. Lgs. 231/01 le seguenti fattispecie di reato:
-
falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
-
accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
-
detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi
informatici o telematici (art.
615 quater c.p.);
-
diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici
diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
-
intercettazione, impedimento o interruzione illecita di
comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater
c.p.);
-
installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
-
danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
-
danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
-
danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
-
danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica
utilità (art. 635 quinquies c.p.);
-
frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione
di firma elettronica (640
quinquies c.p.).
1.1.16 Altri reati
La Legge 15 luglio 2009 n. 94 “Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica”, entrata in vigore il giorno 8 agosto 2009,
introduce nel corpo del D.Lgs. 231/2001 l’art. 24 ter Delitti di Criminalità
Organizzata, il
quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti nelle seguenti
ipotesi:
-
associazioni
per delinquere (art. 416 c.p.);
-
associazione
di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
-
scambio
elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.);
-
sequestro
di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
-
delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo;
-
associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
(articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309);
-
delitti
di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita,
cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da
guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché
di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma
terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
La Legge 23 luglio 2009 n. 99 “Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di
energia”, entrata in vigore il 15 agosto 2009, introduce nel corpo del D.Lgs.
231/01 le seguenti fattispecie di reato: Delitti
contro l’industria e il commercio; Delitti
in materia di violazione del diritto di autore:
-
turbata
libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
-
illecita
concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
-
frodi
contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
-
frode
nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
-
vendita
di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
-
vendita
di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
-
fabbricazione
e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art.
517-ter c.p.);
-
contraffazione
di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
-
delitti
in materia di violazione del diritto d’autore (artt. 171, primo comma, lettera
a-bis, e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22
aprile 1941, n. 633).
La legge 3 agosto 2009 n. 116 “Ratifica ed
esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con
risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché
norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di
procedura penale”, introduce nel novero
dei reati ricompresi nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01 il reato di induzione a non
rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)
1.2.
L’adozione del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
Il Decreto[25]
introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto
qualora l’Ente dimostri:
a) di
aver adottato e efficacemente attuato attraverso l’organo dirigente, prima
della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) di
aver affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e
di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli,
nonché di curare il loro aggiornamento;
c) che
le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente
i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
d) che
non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla
precedente lett. b).
1.2.1 Modello
quale esimente nel caso di reato
Il Decreto prevede inoltre che, in
relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei
reati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano rispondere
alle seguenti esigenze[26]:
1. individuare
le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre
specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l’attuazione delle
decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere
modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a
impedire la commissione di tali reati;
4. prescrivere
obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e l’osservanza del Modello;
5. configurare
un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel Modello.
Il Decreto dispone che i modelli di
organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati, garantendo le esigenze
di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (ad esempio, Linee Guida)
redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero
della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare
(entro 30 giorni), osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati[27].
E’ infine previsto che, negli Enti di
piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente
dall’organo dirigente[28].
1.2.2 ARCOBALEGNO
e l’adozione del Modello: introduzione
ARCOBALEGNO, al fine di assicurare
sempre più condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli
affari delle attività aziendali, ha ritenuto di adottare un “modello di
organizzazione, gestione e controllo” in
linea con le prescrizioni del Decreto (di seguito “Modello”), come meglio illustrato nel cap. 2 seguente.
La Società ritiene che l’adozione di
tale Modello, unitamente alla contemporanea presenza del Codice Etico[29],
costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento
di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e di tutti coloro che collaborano
con la stessa, al fine di far seguire, nell’espletamento delle proprie attività,
comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si
ispira ARCOBALEGNO nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali
comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal
Decreto.
Ai fini della predisposizione del
presente Modello, ARCOBALEGNO ha proceduto all’analisi delle proprie aree di
rischio tenendo conto, nella stesura dello stesso, delle prescrizioni del
Decreto e delle Linee Guida formulate da Confindustria.
In attuazione di quanto previsto dal
Decreto, il Consiglio di Amministrazione di ARCOBALEGNO, con delibera del
17/03/2009, ha affidato alla società “Professional Governance Overview S.r.l.”,
l’incarico di assumere le funzioni di
“Organismo di Vigilanza e di Controllo Interno” (di seguito “Organismo di Vigilanza”), con il
compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del
Modello stesso, nonché di curarne l’aggiornamento.
2.1.
Le aree di operatività aziendale
ARCOBALEGNO appartiene al Gruppo
Larson-Juhl operante sul mercato nazionale ed internazionale.
2.1.1
Il Gruppo Larson-Juhl
Il Gruppo Larson-Juhl è uno dei
maggiori gruppi a livello internazionale operante, da ormai oltre 100 anni, nel
settore della progettazione, produzione e distribuzione di cornici
personalizzate di altissimo livello e qualità.
Il Gruppo è presente in tutto il mondo ed in particolare negli Stati
Uniti, dove sono dislocati circa 24 stabilimenti e in altre 15 nazioni.
2.1.2
L’Azienda in Italia
ARCOBALEGNO è una società a
responsabilità limitata, che si caratterizza per una struttura organizzativa di
tipo funzionale, ove al consiglio di amministrazione riportano direttamente le
funzioni produzione, sicurezza, logistica, Information Technology.
Nello schema successivo si riporta
l’organigramma aziendale.

2.2.
Obiettivi perseguiti e adozione del
Modello
ARCOBALEGNO, sensibile all’esigenza di
diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell’integrità, nonché
consapevole dell’importanza di assicurare condizioni di correttezza nella
conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e
dell’immagine propria e delle aspettative dell’azionista, adotta il Modello di
organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, fissandone i
principi di riferimento.
2.2.1
Obiettivi del Modello e suoi punti
cardine
L’adozione del modello, sebbene non
imposta dalle prescrizioni del Decreto[30],
si propone inoltre di sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e/o per
conto della Società, affinché seguano, nell’espletamento delle proprie
attività, comportamenti corretti e lineari al fine di prevenire il rischio di
commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso.
Il Modello si pone come obiettivo
principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di procedure
e attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la
commissione di condotte idonee a integrare i reati contemplati dal Decreto.
Attraverso l’individuazione delle
attività esposte al rischio di reato (“attività
sensibili”) e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole:
-
da un
lato, determinare una piena consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome
e per conto di ARCOBALEGNO, di poter incorrere in un illecito passibile di
sanzione e la cui commissione è fortemente censurata dalla Società, in quanto
sempre contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, potrebbe
trarne un vantaggio economico immediato;
-
dall’altro,
grazie a un monitoraggio costante dell’attività, consentire di intervenire
tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati.
Punti cardine del Modello, oltre ai
principi sopra riportati, sono:
- la
mappatura delle attività a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è più
probabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, le “attività
sensibili” appunto;
- l’attribuzione
all’Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e
corretto funzionamento del Modello;
- la
verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
- l’applicazione
e il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale
nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- l’attribuzione
di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;
- la
verifica ex post dei comportamenti
aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento
periodico;
-
la
diffusione e il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell’attuazione di
regole comportamentali, procedure e politiche aziendali.
2.2.2
Approvazione del Modello
Il presente Modello è stato approvato
dal Consiglio di Amministrazione di ARCOBALEGNO con delibera del 17/03/2009.
2.2.3
Modifiche e aggiornamento del Modello
Come sancito dal Decreto, il Modello è
“atto di emanazione dell’organo dirigente”[31].
Di conseguenza, le successive modifiche nonché le eventuali integrazioni
sostanziali sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di
ARCOBALEGNO.
Tuttavia, è riconosciuta, in via
generale, all’Amministratore Delegato di ARCOBALEGNO -previa informativa
all’Organismo di Vigilanza- la facoltà di apportare al testo eventuali
modifiche o integrazioni di carattere formale.
Le regole contenute nel Modello si
applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione,
amministrazione, direzione o controllo in ARCOBALEGNO, ai dipendenti, nonché a
coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della
medesima o sono legati alla società da rapporti di collaborazione, consulenza o
altro.
La Società comunica il presente Modello
attraverso modalità idonee ad assicurarne l’effettiva conoscenza da parte di
tutti i soggetti interessati.
I soggetti ai quali il Modello si
rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in
adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai
rapporti giuridici instaurati con la Società.
ARCOBALEGNO condanna qualsiasi
comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e
del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell’interesse
dell’Azienda ovvero con l’intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.
La presente sezione si riferisce a
comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti
“Esponenti Aziendali” della Società nelle aree di attività a rischio, nonché
dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti in precedenza (qui di seguito
tutti denominati “Destinatari”).
Obiettivo
della presente sezione è che tutti i Destinatari come sopra individuati
adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine
di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.
Di
seguito vengono elencati i principali processi sensibili che ARCOBALEGNO ha
individuato al proprio interno, disposti in ordine di rischio residuo.
Le aree di attività ritenute più
specificamente a rischio in relazione ai reati in esame sono considerate le
seguenti:
·
Processo di revisione ed aggiornamento
del Documento di Valutazione del Rischio ad opera dei responsabili addetti
(interni ed esterni) affinché sia conforme alle prescrizioni dettate ai sensi
del D.lgs. 81/2008, con particolare riferimento ai seguenti pericoli indicati
in tabella:
|
|
ERGONOMIA |
|
1) |
Movimentazione
manuale dei carichi |
|
2) |
Movimentazione
manuale di carrelli contenenti carichi pesanti |
|
2) |
Movimenti ripetuti |
|
|
AGENTI CHIMICI |
|
1) |
Inspirazione di polveri |
|
2) |
Inspirazione di
materiale particellare aerodisperso |
|
|
ATTREZZATURE DI
LAVORO |
|
1) |
Macchine e
attrezzature di lavoro: imballatrici |
|
2) |
Macchine e
attrezzature di lavoro: dividi aste |
|
1) |
Macchine e
attrezzature di lavoro: troncatrici |
|
1) |
Macchine e
attrezzature di lavoro: carrelli elevatori |
|
2) |
Ferimento alle mani
e ai piedi |
|
|
FONTI ENERGETICHE |
|
1) |
Elettricità |
|
2) |
Incendio ed
esplosione |
|
|
LUOGHI DI LAVORO |
|
1) |
Aree di transito:
vie di circolazione |
|
2) |
Eventuale lavoro
aereo di manutenzione |
|
|
AGENTI FISICI |
|
1) |
Rumore (con
particolare riferimento alle donne in periodo di gestazione o allattamento) |
|
2) |
Vibrazione (con
particolare riferimento alle donne in periodo di gestazione o allattamento) |
|
|
CONDIZIONI
AMBIENTALI |
|
1) |
Illuminazione |
|
2) |
Aerazione |
|
|
CONDIZIONI IGIENICO
ASSISTENZIALI |
|
1) |
Installazioni
igienico-assistenziali: spogliatoi |
|
2) |
Installazioni
igienico-assistenziali:gabinetti |
o
Omicidio
colposo (589 c.p.)
o
Lesioni
personali colpose (590 c.p.)
Sulla scorta dell’analisi delle
principali attività sensibili, il rischio più rilevante all’interno della
stabilimento potrebbe essere quello derivante dal taglio, dalla verniciatura
delle cornici in legno e dalla movimentazione manuale di carichi. A tale scopo
sono state eseguite apposite valutazioni del rischio ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, lettera a), D. Lgs. 81/2008.
Dalla tabella degli infortuni che segue
relativa agli ultimi 7 anni di attività emerge che ARCOBALEGNO ha avuto un
numero esiguo di infortuni sul lavoro, tale da far presuppore un costante
rispetto dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:
|
Tipologia |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Infortuni totali |
2 |
6 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
Giornate di assenza |
70 |
38 |
45 |
0 |
3 |
0 |
0 |
·
Processo di gestione dei rapporti con
la società esterna di consulenza incaricata di redigere il Documento di
Valutazione del Rischio al fine di ottenere la garanzia della conformità
sostanziale e formale alle norme in materia di sicurezza e di salute dei
lavoratori
o
Omicidio
colposo (589 c.p.)
o
Lesioni
personali colpose (590 c.p.)
o
Truffa
aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n.
1 c.p.)
o
Corruzione
per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.)
o
Corruzione
per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
o
Istigazione
alla corruzione (art. 322 c.p.)
·
Gestione dei rapporti con il
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, con il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e con il Medico Competente con particolare
riferimento agli obblighi di formazione ed informazione previsti dall’articolo
36 e 37 del D.lgs. 81/2008 e sue successive modifiche
o
Omicidio
colposo (589 c.p.)
o
Lesioni
personali colpose (590 c.p.)
I reati contro la Pubblica
Amministrazione hanno come presupposto l’instaurazione di rapporti con la
Pubblica Amministrazione: rapporti che possono essere diretti, indiretti ed
occasionali.
Per rapporti diretti, si intende lo
svolgimento di una attività che prevede un contatto non mediato tra la società
ed una pubblica funzione o un pubblico servizio.
Per rapporti indiretti, si intendono
eventuali attività complementari e/o di supporto ad un rapporto diretto
instaurato con la Pubblica Amministrazione: ad esempio, se una società dovesse
stipulare un contratto con una Amministrazione Pubblica e, per darvi
esecuzione, ricorresse ai servizi di ARCOBALEGNO, tale ipotesi concretizzerebbe
un rapporto indiretto poiché, nel momento in cui il rapporto diretto tra detta
società e la Pubblica Amministrazione celasse un patto corruttivo, l’Autorità
Giudiziaria potrebbe agire anche contro ARCOBALEGNO, laddove essa avesse
concorso, consapevolmente e volontariamente, alla commissione del reato contro
la P.A. da parte della società. ARCOBALEGNO intende monitorare, per quanto
possibile, anche i rapporti indiretti potenzialmente a rischio.
Per rapporti occasionali, infine, si
deve intendere l’attività di accertamento e controllo che la P.A. realizza
nell’ambito delle materie di sua competenza (sicurezza, ambiente, lavoro,
previdenza, fisco ecc.) nei confronti di tutte le società operanti sul
territorio nazionale.
Sulla base dell’analisi effettuata,
ARCOBALEGNO intrattiene con le
Amministrazioni Pubbliche rapporti sotto il profilo indiretto ed occasionale[32].
Di seguito vengono elencati i
principali processi sensibili, ad oggi individuati, che ARCOBALEGNO ha al
proprio interno, ordinati per rischio residuo decrescente e divisi secondo il
criterio sopradescritto:
Rapporti occasionali con la Pubblica
Amministrazione:
·
Gestione dei rapporti con la P.A. per
gli aspetti che riguardano il rispetto della normativa vigente (sicurezza e
igiene sul lavoro, ambientale urbanistica, edilizia, previdenziale, relativa ad
assunzioni obbligatorie e/o agevolate, alla prevenzione, etc.) con particolare
riferimento ai controlli e alle ispezioni da parte della P.A.
o Corruzione in atti giudiziari (art.
319-ter c.p.)
o Truffa aggravata in danno dello Stato o
di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)
o Corruzione per un atto d’ufficio (art.
318 c.p.)
o Corruzione per un atto contrario ai
doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
o Istigazione alla corruzione (art. 322
c.p.)