ARCOBALEGNO  S.r.l.

Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo

ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma
dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”

 

 

          

A Premessa – l’attività di ARCOBALEGNO S.r.l. 4

1.  Il Decreto Legislativo  5

1.1. Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti 5

1.2. L’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  17

2.  L’adozione del Modello  19

2.1. Le aree di operatività aziendale  19

2.2. Obiettivi perseguiti e adozione del Modello  21

2.3. Destinatari del Modello  22

3.  Aree di rischio  23

3.1  Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro  23

3.2 Reati contro la Pubblica Amministrazione  25

3.3  Reati societari 27

3.4  Altre tipologie di reato  28

3.5  Integrazioni delle aree di rischio  28

4.  Procedure e principi di controllo  29

4.1  Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro  29

4.2 Reati contro la Pubblica Amministrazione  34

4.3 Reati Societari 41

5.  Corporate Governance  47

5.1  Principi generali 47

5.2  Il sistema delle deleghe e delle procure  49

6.  Organismo di Vigilanza (O.d.V.) 51

6.1  Identificazione, nomina e requisiti dell’Organismo di Vigilanza  51

6.2  Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza  51

7.  Flussi informativi 54

7.1. Reporting dell’O.d.V. nei confronti degli Organi Societari 54

7.2. Reporting verso l’O.d.V.: prescrizioni generali e prescrizioni specifiche obbligatorie  54

7.3. Raccolta e conservazione delle informazioni 56

8.  Selezione e formazione  57

8.1. Dipendenti 57

8.2. Collaboratori Esterni e Partner  57

9.  Sistema disciplinare  58

9.1. Principi generali 58

9.2. Violazioni del modello  58

9.3. Misure nei confronti dei Dipendenti 58

9.4. Misure nei confronti degli Amministratori 60

9.5. Misure nei confronti dei Dirigenti 60

9.6. Misure nei confronti di Collaboratori, Consulenti e altri soggetti terzi 61

ALLEGATO 1: Codice Etico  62


A       Premessa – l’attività di ARCOBALEGNO S.r.l.

 

La società ARCOBALEGNO S.r.l. (di seguito “ARCOBALEGNO” e/o “Società”) svolge la seguente attività:

·                            produzione e commercializzazione di aste,  cornici ed oggetti d’arte.

 

In particolare la Società opera attivamente nel settore della progettazione, produzione e distribuzione di cornici in legno, destinate principalmente al mercato estero. Nell’unico stabilimento di Pianiga (VE) sono impiegati circa 30 dipendenti.

ARCOBALEGNO intrattiene rapporti indiretti ed occasionali con la Pubblica Amministrazione.

Il giro d’affari si attesta intorno a € 7.000.000 (dati 2007). 

 


1.     Il Decreto Legislativo

1.1.   Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti

Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito, il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli Enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica), oltre a quella delle persone fisiche che li rappresentano e che materialmente hanno realizzato l’illecito.

Secondo tale disciplina, gli Enti possono essere ritenuti responsabili e, conseguentemente, sanzionati, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso, dagli amministratori o dai dipendenti.

1.1.1                           Principi fondamentali del Decreto e della normativa rilevante

Con il Decreto si è inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali cui l’Italia ha già da tempo aderito, quali:

-     la Convenzione di Bruxelles della Comunità Europea del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari;

-     la Convenzione del 26 maggio 1997, anch’essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri; e

-     la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) per alcune fattispecie di reato commesse, nell’interesse oppure a vantaggio degli stessi, da:

-     persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;

-     persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;

-     persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.


1.1.2                           Le sanzioni

Le sanzioni previste[1] a carico dell’Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, sono:

-          sanzioni pecuniarie (fino a 1,5 milioni di euro);

-          sanzioni interdittive, quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca di licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;

-          confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto che l’Ente ha tratto dal reato, anche per equivalente[2];

-          pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva[3]).

1.1.3      Le fattispecie di reato

Le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto e successive integrazioni possono essere comprese nelle seguenti categorie:

-          delitti contro la Pubblica Amministrazione[4];

-          reati societari[5];

-          abusi di mercato[6];

-          omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul luogo del lavoro[7];

-          ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa[8];

-          delitti contro la fede pubblica[9] in materia di falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori bollo;

-          delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini [10];

-          delitti contro la personalità individuale, quali lo sfruttamento della prostituzione minorile, la pedopornografia anche tramite Internet, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù[11] e, tra i delitti contro la persona, il divieto di mutilazione degli organi genitali femminili[12];

-          reati transnazionali;

-          reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita;

-          reati informatici e trattamento illecito di dati.

1.1.4      Pubblica Amministrazione, pubblico ufficiale e persona incaricata di pubblico servizio

Pubblica Amministrazione

Ai fini del Decreto, per Pubblica Amministrazione si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una “funzione pubblica” o un “pubblico servizio”.

Funzione pubblica e pubblico ufficiale

Per funzione pubblica si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni:

-          legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.);

-          amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - ad esempio, U.E.-, membri delle Authorities, dell’Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.); e

-          giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

Il pubblico ufficiale esercita la propria funzione tramite poteri autoritativi o certificativi. Si ricorda che:

-          potere autoritativo è quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell’attività in cui si esprime il c.d. potere d’imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all’interno di pubblici uffici;

-          potere certificativo è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

L’art. 357 c.p. definisce “pubblico ufficiale” colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Pubblico servizio e persona incaricata di pubblico servizio

Per pubblico servizio si intendono:

-          le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un’Autorità Pubblica; e

-          le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (ad esempio, Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali, Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Aziende Energetiche Municipali, Compagnie Aeree ecc.).

Il pubblico servizio è un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima (poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

L’art. 358 c.p. definisce “persona incaricata di un pubblico servizio” colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”.

1.1.5      I reati contro la Pubblica Amministrazione

Il Decreto elenca tassativamente i reati contro la Pubblica Amministrazione che comportano responsabilità a carico degli Enti. Essi sono:

-     malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o comunitario[13]: mancata destinazione di contributi, sovvenzioni o simili alle finalità per cui erano stati destinati;

-          indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario[14] mediante l’utilizzo di documenti falsi o il rilascio di dichiarazioni attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute;

-          truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche[15]: percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario mediante artifizi o raggiri diversi dall’utilizzo di documenti falsi , dichiarazioni false od omissione di informazioni dovute;

-          truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico[16]: l’impiego di artifizi e raggiri per ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico;

-     frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico[17]: l’alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero l’intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico, per ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

-     concussione[18], ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria qualità o del proprio potere, costringe o induce il privato a dare o promettere denaro o altra utilità;

-     corruzione per un atto d’ufficio[19], ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per compiere un atto dell’ufficio, riceva (o accetti di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità;

-     corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio[20], ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per ritardare un atto dell’ufficio o compierne uno contrario ai propri doveri, riceva (o accetti di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità;

-          corruzione in atti giudiziari[21]: in entrambi i casi di corruzione sopra definiti, l’ipotesi di chi riceva (o accetti di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte di un processo civile, amministrativo o penale;

-          istigazione alla corruzione[22]: in entrambi i casi di corruzione sopra definiti, l’ipotesi che il pubblico ufficiale non accetti di ricevere o il privato si rifiuti di dare denaro o altra utilità.

Il dettaglio di quanto sopra è illustrato nella parte relativa ai “reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” del presente Modello.

 

1.1.6      I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

La legge 3 agosto 2007, n. 123, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2007, n. 185, ed entrata in vigore il 25 agosto 2007, introduce l’art. 25 septies nel D. Lgs. 231/01, successivamente modificato dal Testo unico sulla sicurezza: l’ente è responsabile anche per le ipotesi di:

-          omicidio colposo (art. 589 c.p.) e

-          lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.),

là dove il reato di omicidio colposo sia stato commesso con violazione dell’art. 55, comma 2 del Testo unico sulla sicurezza, ovvero i reati in esame siano commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

Le norme di riferimento sono contenute nel Testo unico sulla sicurezza.

Peraltro, occorre specificare che ogni violazione dell’obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa (art. 2087 c.c.) - da cui derivi una lesione quanto meno grave - comporta l’apertura d’ufficio di un procedimento a carico della società.

La giurisprudenza ha, infatti, stabilito che qualsiasi violazione di norme riguardanti la sicurezza del lavoro aggravano il reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime e, quindi, rendono applicabile l’art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001.

Per lesione grave o gravissima deve intendersi (art. 583 c.p.) una lesione che provochi:

-     una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

-     l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Bisogna sottolineare come, in questi casi, il reato sia punito a titolo di mera colpa: ciò a differenza degli altri reati-presupposto che richiedono la consapevolezza e volontarietà dell’azione.

E’ d’obbligo, pertanto, adottare un Modello Organizzativo che estenda l’analisi dei rischi a quelli collegati alla normativa in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

1.1.7      Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa.

Il Decreto Legislativo del 16 novembre 2007, di attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005, della direttiva 2006/70/CE del 1° agosto 2006, introduce nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 231/01 le ipotesi previste dagli articoli 648 (ricettazione), 648 bis (riciclaggio) e ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa).

Da notare che, se gli articoli 648 bis e ter già costituivano reati presupposto di responsabilità per l’ente nell’ambito dei reati transnazionali (Legge n. 146/2006), il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.), invece, entra per la prima volta tra i reati presupposto.

Si tratta di reati aventi una matrice comune ed alcuni elementi di differenziazione.

Il Legislatore mira ad impedire che, verificatosi un delitto (cd. delitto o reato presupposto), persone diverse da coloro che lo hanno commesso (“Fuori dai casi di concorso…”) si interessino delle cose che dal delitto medesimo provengono. Il nucleo delle tre ipotesi di reato, dunque, si rinviene in attività successive alla commissione di un delitto, attività che comportano comunque l’aggressione del bene giuridico del patrimonio (in quanto norme finalizzate ad impedire ogni incremento economico ottenuto con beni di provenienza delittuosa) e del bene giuridico dell’amministrazione della giustizia (in quanto, in ogni caso, i beni di provenienza illecita, tramite dette condotte criminali, rischiano di disperdersi creando ostacolo per l’autorità nell’attività di accertamento e repressione dei reati presupposto).

Le differenze tra gli articoli 648, 648 bis e 648 ter c.p., invece, risiedono essenzialmente nella condotta (elemento materiale) e nell’elemento soggettivo (dolo generico o specifico)[23].

Per quanto riguarda l’elemento materiale:

- Ricettazione: è punito acquistare, ricevere, occultare o intromettersi per acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da delitto.                

- Riciclaggio: è punito sostituire, trasferire, compiere altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa: è punito impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa   

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo:

- Ricettazione: è punita una condotta posta in essere al fine di procurare per sé o per altri un profitto (dolo specifico).              

- Riciclaggio: la fattispecie di reato è a dolo generico.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa: la fattispecie di reato è a dolo generico.

Tra queste tre ipotesi criminose, nell’ambito del diritto penale societario, il riciclaggio rappresenta sicuramente la fattispecie più rilevante e, dunque, il rischio più importante da considerare: in Italia la disciplina del riciclaggio (nella legislazione statunitense si parla di “money laundering” ossia “lavaggio di denaro”) venne introdotta dal Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 e convertito dalla Legge 18 maggio 1978, n. 191, che ha introdotto l'articolo 648-bis c.p., allora rubricato “sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione”.

Si trattava, pertanto, di una ricettazione qualificata dalla provenienza del denaro da uno di tali delitti.

Con la riforma del 1990, (art. 23, Legge 19 marzo 1990, n. 55), scomparve la finalità di profitto (elemento soggettivo) e la condotta si concentrò sull'ostacolo frapposto all’identificazione della provenienza delittuosa dei beni, tratto saliente della norma attualmente in vigore.

Fu anche aggiunto l'articolo 648-ter c.p. che puniva una condotta successiva ed indipendente dal riciclaggio, ossia l'impiego in attività economiche o finanziarie del denaro proveniente dagli accennati delitti. Questa ipotesi, dunque, riguardava e riguarda una attività successiva sia alla commissione del delitto presupposto sia alla “ripulitura” del denaro e degli altri beni di provenienza delittuosa.

La successiva riforma, avvenuta con La legge n. 328/1993 di ratifica della Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990, mantenne l'impianto del 1990, cancellando, però, l’elencazione tassativa dei delitti presupposto a beneficio della generica derivazione delittuosa del denaro.

Tale normativa, in costante evoluzione, prevede limitazioni all'uso e al trasferimento del denaro contante, obblighi di identificazione dei clienti, di registrazione a carico degli intermediari finanziari e di denuncia delle operazioni sospette, oltre che regole operative per la prevenzione delle attività criminose (know your customer rule ed analisi quantitativa delle operazioni) in grado di orientare anche i contenuti del modello di compliance.

1.1.8      I reati societari

Nell’ambito della riforma del diritto societario, il Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61[24], in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto il nuovo art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime della responsabilità amministrativa degli Enti ai c.d. “reati societari”.

I reati societari sono reati propri e, in quanto tali, possono essere commessi direttamente:

-          dal Consiglio di Amministrazione,

-          dagli Amministratori,

-          dai Direttori Generali,

-          dai Sindaci,

-          dai Liquidatori,

nonché, a titolo di concorso, anche dalle strutture preposte alla gestione di attività amministrativo-contabili, finanziarie o relative all’implementazione del sistema informativo contabile.

Le fattispecie di reati societari considerate sono:

-     false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): esporre nelle comunicazioni sociali previste dalla legge fatti materiali non rispondenti o omettere informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo;

-     false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 2, c.c.): esporre nelle comunicazioni sociali previste dalla legge fatti materiali non rispondenti o omettere informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo, laddove da ciò derivi un danno per i soci o i creditori;

-     falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2, c.c.): esporre false informazioni od occultare dati o notizie nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento o dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle OPA;

-     falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.): attestare il falso o occultare informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell’ente sottoposto a revisione nelle relazioni o in altre comunicazioni;

-     indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): restituire ai soci i conferimenti o liberarli dall’obbligo di eseguirli;

-     illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): ripartire utili o riserve che non possono per legge essere distribuiti;

-     illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): acquistare o sottoscrivere azioni anche della società controllante ledendo il capitale sociale;

-     operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): ridurre il capitale sociale, realizzare fusioni o scissioni che cagionino danno ai creditori ;

-     omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.): la violazione degli obblighi imposti di comunicare una situazione di conflitto di interessi con pregiudizio alla società o a terzi;

-     formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): aumentare fittiziamente il capitale, sottoscrivere reciprocamente azioni e sopravvalutare conferimenti o patrimonio nel caso di trasformazione;

-     indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): ripartire beni sociali prima del pagamento dei creditori o prima dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli ;

-     impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.): occultare documenti idonei ad impedire lo svolgimento dell’attività di controllo dei soci, degli altri organi sociali o delle società di revisione;

-     illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.): compiere atti simulati o fraudolenti volti a determinare illecite maggioranze assembleari;

-          aggiotaggio (art. 2637 c.c.): diffondere notizie false o il porre in essere operazioni simulate idonei a provocare un’alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;

-          ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.): al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, esporre fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultare con altri mezzi fraudolenti fatti che devono essere oggetto di comunicazione.

Il dettaglio di quanto sopra è illustrato nella parte relativa ai Reati Societari del presente Modello.

1.1.9       Abusi di mercato

Tra i reati societari in senso lato, occorre menzionare gli abusi di mercato, disciplinati dalla legge 18 aprile 2005, n. 62, ossia:

-          abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998), reato che si configura a carico di chi, in ragione di una posizione di “privilegio” (in quanto membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, oppure partecipe al capitale dell’emittente) sfrutta tali informazioni per operare sui mercati finanziari;

-          manipolazione dei mercati (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) reato che riguarda colui che diffonde notizie false o pone in essere artifici atti a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

 

1.1.10    Falsificazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo

La legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro”, ha introdotto nell’ambito del Decreto l’art. 25-bis, che mira a punire il reato di “falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo” altre fattispecie di reato rilevanti in materia di responsabilità da reato dell’impresa:

-          falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

-          alterazione di monete (art. 454 c.p.);

-          contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

-          fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

-          spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

-          spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

-          uso di valori di bollo contraffatti o alterati, ricevuti in buona fede (art. 464, comma 2 c.p.);

-          falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

-          uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, comma 1 c.p.).

 

1.1.11     Atti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico

La legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha ratificato la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, firmata a New York il 9 dicembre 1999.

A differenza delle altre ipotesi di responsabilità da reato per l’impresa, non vi è un elenco tassativo di reati rilevanti: ogni delitto commesso con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento democratico fa scattare la responsabilità dell’impresa.

 

1.1.12     Delitti contro la personalità individuale e delitti contro la persona

Varie ipotesi rilevanti:

-          riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.): riduzione o mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, che si concretizzano  in prestazioni lavorative che ne comportino lo sfruttamento;

-          tratta di persone (art. 601 c.p.): commercio di schiavi o persone in condizioni analoghe alla schiavitù;

-          acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.): qualsiasi atto che comporti trasferimento di schiavi o persone in condizioni analoghe alla schiavitù;

-          prostituzione minorile (art. 600-bis, comma 1 e 2 c.p.): induzione, agevolazione o sfruttamento della prostituzione minorile, oppure compimento di atti sessuali con minorenni in cambio di denaro o altra utilità economica;

-          pornografia minorile (art. 600-ter, commi 1, 2, 3 e 4 c.p.): sfruttamento di minori al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico; commercio di materiale pornografico prodotto tramite sfruttamento; distribuzione, divulgazione, pubblicizzazione di materiale pornografico realizzato tramite sfruttamento di minori, ovvero di notizie o informazioni volte all’adescamento o allo sfruttamento di minori;

-          iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.): organizzazione o commercializzazione di viaggi finalizzati alla fruizione di prostituzione minorile ;

-          detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.): ottenimento o mera disponibilità di materiale pornografico realizzato mediante sfruttamento di minori;

-          pornografia virtuale (art. 600-quater.1. c.p.): quando, nelle ipotesi di pedopornografia e detenzione di materiale pedopornografico,  il materiale pornografico è rappresentato da immagini virtuali;

-          delitto di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) in assenza di esigenze terapeutiche.

1.1.13     Reati transnazionali

I reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, sono quelli commessi da associazioni criminali che operano in più Stati e che riguardano le seguenti ipotesi: 

-          delitto di associazione per delinquere: associazione di almeno tre persone volta a commettere una serie indeterminata di reati;

-          delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso: associazione per delinquere che si avvale ella forza di intimidazione del vincolo associativo, nonché della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva;

-          delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri: associazione per delinquere volta a commettere delitti di introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato di tabacchi lavorati esteri;

-          delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti: associazione per delinquere volta a commettere delitti di spaccio di stupefacenti;

-          traffico di migranti e disposizioni contro l’immigrazione clandestina: favorire l’immigrazione e la permanenza di clandestini sul territorio nazionale;

-          riciclaggio: sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa, nonché compimento di operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa;

-          impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

-          induzione a non rendere dichiarazioni: induzione di persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria a renderle false, o a non renderle, attraverso minacce, violenza od offerta di denaro;

-          favoreggiamento personale: offerta di aiuto a chi ha commesso un reato al fine di eludere le indagini o a sottrarsi alle ricerche dell’Autorità Giudiziaria.

1.1.14    I reati commessi all’estero

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero nelle ipotesi previste dal codice penale agli artt. 7, 8, 9 e 10 e a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

 

1.1.15       Reati informatici e trattamento illecito di dati

Il Decreto Legislativo n. 48 del 4 aprile 2008, di ratifica ed esecuzione della Convezione di Budapest del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, introduce nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01 le seguenti fattispecie di reato:

-           falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.);

-           accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);

-           detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);

-           diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);

-           intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);

-           installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);

-           danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);

-           danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);

-           danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);

-           danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);

-           frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 quinquies c.p.).

 

1.2.   L’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Decreto[25] introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora l’Ente dimostri:

a)   di aver adottato e efficacemente attuato attraverso l’organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b)  di aver affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;

c)   che le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;

d)  che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla precedente lett. b).

 

1.2.1                           Modello quale esimente nel caso di reato

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano rispondere alle seguenti esigenze[26]:

1.   individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;

2.   predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;

3.   prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;

4.   prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello;

5.   configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto dispone che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (ad esempio, Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare (entro 30 giorni), osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati[27].

E’ infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall’organo dirigente[28].

1.2.2                           ARCOBALEGNO e l’adozione del Modello: introduzione

ARCOBALEGNO, al fine di assicurare sempre più condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari delle attività aziendali, ha ritenuto di adottare un “modello di organizzazione, gestione e controllo” in linea con le prescrizioni del Decreto (di seguito “Modello”), come meglio illustrato nel cap. 2  seguente.

La Società ritiene che l’adozione di tale Modello, unitamente alla contemporanea presenza del Codice Etico[29], costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e di tutti coloro che collaborano con la stessa, al fine di far seguire, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira ARCOBALEGNO nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, ARCOBALEGNO ha proceduto all’analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura dello stesso, delle prescrizioni del Decreto e delle Linee Guida formulate da Confindustria.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione di ARCOBALEGNO, con delibera del 17/03/2009, ha affidato alla società “Professional Governance Overview S.r.l.”, l’incarico di assumere le funzioni di “Organismo di Vigilanza e di Controllo Interno” (di seguito “Organismo di Vigilanza”), con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l’aggiornamento.


2.     L’adozione del Modello

2.1.   Le aree di operatività aziendale

ARCOBALEGNO appartiene al Gruppo Larson-Juhl operante sul mercato nazionale ed internazionale.

 

2.1.1                           Il Gruppo Larson-Juhl

Il Gruppo Larson-Juhl è uno dei maggiori gruppi a livello internazionale operante, da ormai oltre 100 anni, nel settore della progettazione, produzione e distribuzione di cornici personalizzate di altissimo livello e qualità.  Il Gruppo è presente in tutto il mondo ed in particolare negli Stati Uniti, dove sono dislocati circa 24 stabilimenti e in altre 15 nazioni.

 

2.1.2                           L’Azienda in Italia

ARCOBALEGNO è una società a responsabilità limitata, che si caratterizza per una struttura organizzativa di tipo funzionale, ove al consiglio di amministrazione riportano direttamente le funzioni produzione, sicurezza, logistica, Information Technology.

Nello schema successivo si riporta l’organigramma aziendale.


 

 



2.2.   Obiettivi perseguiti e adozione del Modello

ARCOBALEGNO, sensibile all’esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell’integrità, nonché consapevole dell’importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell’immagine propria e delle aspettative dell’azionista, adotta il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, fissandone i principi di riferimento.

2.2.1                           Obiettivi del Modello e suoi punti cardine

L’adozione del modello, sebbene non imposta dalle prescrizioni del Decreto[30], si propone inoltre di sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e/o per conto della Società, affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso.

Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee a integrare i reati contemplati dal Decreto.

Attraverso l’individuazione delle attività esposte al rischio di reato (“attività sensibili”) e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole:

-          da un lato, determinare una piena consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome e per conto di ARCOBALEGNO, di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione e la cui commissione è fortemente censurata dalla Società, in quanto sempre contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio economico immediato;

-          dall’altro, grazie a un monitoraggio costante dell’attività, consentire di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra riportati, sono:

-     la mappatura delle attività a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, le “attività sensibili” appunto;

-     l’attribuzione all’Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;

-     la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;

-     l’applicazione e il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;

-     l’attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;

-     la verifica ex post dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico;

-          la diffusione e il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell’attuazione di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali.

2.2.2                           Approvazione del Modello

Il presente Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di ARCOBALEGNO  con delibera del 17/03/2009.

 

2.2.3                           Modifiche e aggiornamento del Modello

Come sancito dal Decreto, il Modello è “atto di emanazione dell’organo dirigente”[31]. Di conseguenza, le successive modifiche nonché le eventuali integrazioni sostanziali sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di ARCOBALEGNO.

Tuttavia, è riconosciuta, in via generale, all’Amministratore Delegato di ARCOBALEGNO -previa informativa all’Organismo di Vigilanza- la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

 

2.3.   Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo in ARCOBALEGNO, ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima o sono legati alla società da rapporti di collaborazione, consulenza o altro.

La Società comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l’effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

ARCOBALEGNO condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell’interesse dell’Azienda ovvero con l’intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

 


3.         Aree di rischio

La presente sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti “Esponenti Aziendali” della Società nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti in precedenza (qui di seguito tutti denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente sezione è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

Di seguito vengono elencati i principali processi sensibili che ARCOBALEGNO ha individuato al proprio interno, disposti in ordine di rischio residuo.

3.1              Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati in esame sono considerate le seguenti:

·               Processo di revisione ed aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio ad opera dei responsabili addetti (interni ed esterni) affinché sia conforme alle prescrizioni dettate ai sensi del D.lgs. 81/2008, con particolare riferimento ai seguenti pericoli indicati in tabella:

 

ERGONOMIA

1)

Movimentazione manuale dei carichi

2)

Movimentazione manuale di carrelli contenenti carichi pesanti

2)

Movimenti ripetuti

 

AGENTI CHIMICI

1)

Inspirazione di  polveri

2)

Inspirazione di materiale particellare aerodisperso

 

ATTREZZATURE DI LAVORO

1)

Macchine e attrezzature di lavoro: imballatrici

2)

Macchine e attrezzature di lavoro: dividi aste

1)

Macchine e attrezzature di lavoro: troncatrici

1)

Macchine e attrezzature di lavoro: carrelli elevatori

2)

Ferimento alle mani e ai piedi

 

FONTI ENERGETICHE

1)

Elettricità

2)

Incendio ed esplosione

 

LUOGHI DI LAVORO

1)

Aree di transito: vie di circolazione

2)

Eventuale lavoro aereo di manutenzione

 

AGENTI FISICI

1)

Rumore (con particolare riferimento alle donne in periodo di gestazione o allattamento)

2)

Vibrazione (con particolare riferimento alle donne in periodo di gestazione o allattamento)

 

CONDIZIONI AMBIENTALI

1)

Illuminazione

2)

Aerazione

 

CONDIZIONI IGIENICO ASSISTENZIALI

1)

Installazioni igienico-assistenziali: spogliatoi

2)

Installazioni igienico-assistenziali:gabinetti

o Omicidio colposo (589 c.p.)

o Lesioni personali colpose (590 c.p.)

Sulla scorta dell’analisi delle principali attività sensibili, il rischio più rilevante all’interno della stabilimento potrebbe essere quello derivante dal taglio, dalla verniciatura delle cornici in legno e dalla movimentazione manuale di carichi. A tale scopo sono state eseguite apposite valutazioni del rischio ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), D. Lgs. 81/2008.

Dalla tabella degli infortuni che segue relativa agli ultimi 7 anni di attività emerge che ARCOBALEGNO ha avuto un numero esiguo di infortuni sul lavoro, tale da far presuppore un costante rispetto dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

Tipologia

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Infortuni totali

2

6

2

0

1

0

0

Giornate di assenza

70

38

45

0

3

0

0

·               Processo di gestione dei rapporti con la società esterna di consulenza incaricata di redigere il Documento di Valutazione del Rischio al fine di ottenere la garanzia della conformità sostanziale e formale alle norme in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori

o   Omicidio colposo (589 c.p.)

o   Lesioni personali colpose (590 c.p.)

o  Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

o   Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.)

o   Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

o   Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

·               Gestione dei rapporti con il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e con il Medico Competente con particolare riferimento agli obblighi di formazione ed informazione previsti dall’articolo 36 e 37 del D.lgs. 81/2008 e sue successive modifiche

o   Omicidio colposo (589 c.p.)

o   Lesioni personali colpose (590 c.p.)

 

3.2          Reati contro la Pubblica Amministrazione

I reati contro la Pubblica Amministrazione hanno come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione: rapporti che possono essere diretti, indiretti ed occasionali.

Per rapporti diretti, si intende lo svolgimento di una attività che prevede un contatto non mediato tra la società ed una pubblica funzione o un pubblico servizio.

Per rapporti indiretti, si intendono eventuali attività complementari e/o di supporto ad un rapporto diretto instaurato con la Pubblica Amministrazione: ad esempio, se una società dovesse stipulare un contratto con una Amministrazione Pubblica e, per darvi esecuzione, ricorresse ai servizi di ARCOBALEGNO, tale ipotesi concretizzerebbe un rapporto indiretto poiché, nel momento in cui il rapporto diretto tra detta società e la Pubblica Amministrazione celasse un patto corruttivo, l’Autorità Giudiziaria potrebbe agire anche contro ARCOBALEGNO, laddove essa avesse concorso, consapevolmente e volontariamente, alla commissione del reato contro la P.A. da parte della società. ARCOBALEGNO intende monitorare, per quanto possibile, anche i rapporti indiretti potenzialmente a rischio.

Per rapporti occasionali, infine, si deve intendere l’attività di accertamento e controllo che la P.A. realizza nell’ambito delle materie di sua competenza (sicurezza, ambiente, lavoro, previdenza, fisco ecc.) nei confronti di tutte le società operanti sul territorio nazionale.

Sulla base dell’analisi effettuata, ARCOBALEGNO intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche rapporti sotto il profilo indiretto ed occasionale[32].

Di seguito vengono elencati i principali processi sensibili, ad oggi individuati, che ARCOBALEGNO ha al proprio interno, ordinati per rischio residuo decrescente e divisi secondo il criterio sopradescritto:

 

Rapporti occasionali con la Pubblica Amministrazione:

·                                 Gestione dei rapporti con la P.A. per gli aspetti che riguardano il rispetto della normativa vigente (sicurezza e igiene sul lavoro, ambientale urbanistica, edilizia, previdenziale, relativa ad assunzioni obbligatorie e/o agevolate, alla prevenzione, etc.) con particolare riferimento ai controlli e alle ispezioni da parte della P.A.

o   Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

o   Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

o   Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.)

o   Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

o   Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

·               Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, anche attraverso consulenti, per l’ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni per l’esercizio delle attività aziendali

o   Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.)

o   Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

o   Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

 

Rapporti indiretti con la Pubblica Amministrazione

·                Gestione della liquidità e contabilità

o   Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.)

o   Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

o   Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

o   Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

o   Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

o    Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

·                                 Assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze esterne

o   Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.)

o   Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

o   Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

o   Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

o   Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

·                Gestione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria

o   Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.)

o   Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

o   Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

o   Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

o   Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

·         Gestione affari legali ed attività giudiziale e stragiudiziale

o    Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

o    Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.)

o    Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

o    Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

·         Gestione dell’omaggistica e delle donazioni nei confronti di soggetti pubblici

o    Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.)

o    Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

o    Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

o    Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

·         Gestione delle assunzioni e del sistema premiante

o    Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.)

o    Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

o    Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

o    Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

 

3.3          Reati societari

La Società svolge gran parte delle attività rientranti nelle aree di rischio potenziale sulla base di specifiche procedure scritte, in conformità ai controlli interni previsti dal Sarbanes Oxley Act (SOX) ed è soggetta a revisioni e controllo periodici da parte di auditor interni ed esterni.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati societari sono considerate le seguenti:

·                                 Predisposizione dei bilanci di esercizio, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione)

o   False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

o   False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 2, c.c.)

·                                 Gestione delle operazioni societarie

o    Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

o    Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

o    Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

o    Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

o    Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.)

 

3.4          Altre tipologie di reato

Per quanto concerne le altre ipotesi di reato previste dal Decreto, ossia i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, i falsi nummari, i delitti contro la personalità individuale (schiavitù e pedopornografia), i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento democratico, i reati transnazionali e i reati informatici, si ritiene che il rischio di concretizzazione di tali reati possa essere trascurabile e, pertanto, non si prevedono specifiche regole e/o procedure dedicate, fermo restando, comunque, la previsione del rinvio a condotte rispettose delle normative in materia, nonché alle regole generali di comportamento di cui al presente modello.

3.5          Integrazioni delle aree di rischio

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio o “attività sensibili” potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo concerto con l’Organismo di Vigilanza, al quale è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi.


4.         Procedure e principi di controllo

4.1  Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

4.1.1        Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio

 Nell’ambito della nuova fattispecie di reato introdotta con l’art.9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 “misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, le disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001 sono state integrate con la previsione normativa di cui al nuovo art. 25 septies del ricordato decreto legislativo 231/2001, relativo al reato di “omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”.

Con l’entrata in vigore del Testo unico sulla sicurezza con il D.lgs. 81/2008, inoltre, sono stati imposti specifici requisiti che devono sussistere in capo ai modelli di organizzazione e gestione.

A tal fine la presente sezione impone:

·                                 il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

·                                 lo svolgimento delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

·                                 lo svolgimento delle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

·                                 lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria;

·                                 lo svolgimento delle attività di informazione e formazione dei lavoratori;